Se nel corso di un anno la tua associazione ha ricevuto da enti pubblici contributi, sussidi o vantaggi economici per almeno 10.000 euro in tutto, entro il 30 giugno dell'anno dopo deve pubblicarli sul proprio sito o su un analogo portale digitale. Lo chiede la legge 124/2017.
Chi deve farlo
Associazioni, comprese le associazioni sportive dilettantistiche, fondazioni e Onlus che hanno ricevuto dalla pubblica amministrazione almeno 10.000 euro nell'anno precedente, sommando tutti gli enti.
Cosa conta
Contributi, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici, anche in natura, che non hanno carattere generale e non pagano un servizio. I compensi per servizi resi a un ente pubblico non contano. Se usi gratis spazi o impianti pubblici, chiedi al commercialista se il valore va conteggiato.
Cosa pubblicare
Per ogni contributo: l'ente che lo ha dato, l'importo o il valore, la data in cui è stato incassato e la causale. Va bene una tabella semplice in una pagina del sito.
Se non si pubblica
La legge prevede una sanzione pari all'1% delle somme ricevute e, se non si rimedia nei termini, la restituzione delle somme.
Le norme cambiano: per il tuo caso verifica con un commercialista. Fonte: legge 124/2017, articolo 1, commi 125–129; circolare del CONI sull'applicazione. Altre guide per le associazioni: come aprire un'ASD, lo statuto, il registro RASD.
Pubblicata il